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Accordo STATO-REGIONI 17 aprile 2025-pubblicato nella GU n.119 del 24-5-2025

Con 3 anni di ritardo pubblicato l'Accordo STATO-REGIONI sulla formazione.

Entrata in vigore: 24 Maggio 2025. 

Disposizioni transitorie


In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 Maggio 2027.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
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Il nuovo accordo procede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Costituisce una novità assoluta, la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, difatti, ad oggi, unicamente il datore di lavoro che svolge:

- il compito di RSPP deve svolgere un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda dei casi, come sancito dagli Accordi Stato Regioni 21/12/2011.
- il ruolo di Addetto alla Prevenzione Incendi deve svolgere ai sensi del DM 02/09/2021, un corso di formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento quinquennale.
- ruolo di Addetto Primo Soccorso deve svolgere un corso di formazione ai sensi del DM 388/2003, un corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento triennale, e
che utilizza:
- attrezzature o mezzi che richiedono una specifica abilitazione (ad esempio carrelli elevatori), dovrà necessariamente seguire i relativi corsi di abilitazione, come stabiliti negli Accordi Stato Regioni 22/02/2012.

L’Accordo 17 aprile 2025 prevede un corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo e l’altra in materia di organizzazione e gestione della SSL) a cui si aggiunge un modulo "cantieri" di 6 ore.

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

 

Accordo S.R. 17 aprile 2025-pubblicato nella GU n. 119 del 24-5-2025