Rete per la sicurezza delle scuole della provincia di Alessandria

Edizione Gennaio 2026

TESTO UNICO SICUREZZA (D.LGS. 81/08)

Novità in questa versione:

  • Da questa edizione il periodico decreto con l’elenco delle aziende autorizzate all’esecuzione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori, di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 4.2.2011, non sarà più inserito nel presente documento, ma viene sostituito con un link esterno in cui sono pubblicati i relativi decreti, in costante aggiornamento;
  • Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 recante “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n. 547”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 105 del 30/04/1956, in vigore dal 1 maggio 1956;
  • Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo” pubblicato Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;
  • Inserito il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 109 del 05/05/1956, in vigore dal 1 luglio 1956;
  • Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” pubblicato sul supplemento ordinario n. 219 alla G.U. n. 293 del 14/12/1996, in vigore dal 29/12/1996;
  • Inserito il link esterno alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, n. 25/69/CR6bis/C7 approvate dalla Conferenza delle Regioni e della Province Autonome nella seduta del 19 giugno 2025;
  • Inserito il link esterno al Decreto del Direttore dell’INL n. 43 del 25/06/2025 sulle modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti;
  • Inserito il link esterno al Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 95 del 09/07/2025 di adozione del “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”;
  • Inserita la nota INL prot. 5945 del 08/07/2025 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli”;
  • Inserita la nota INL del 15/07/2025 prot. n. 288 avente ad oggetto: “Riconoscimento crediti aggiuntivi”;
  • Inserita la nota congiunta INL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16/07/2025, prot. n. 6261 avente ad oggetto: “Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto”;
  • Inserita la nota INL prot. 1496 del 29/07/2025 avente ad oggetto: “Nuovo sistema di gestione della Patente a Crediti – Indicazioni operative per gli Uffici Territoriali”;
  • Inserita l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 3-bis, introdotta dal D.L. 30/06/2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 08/08/2025, n. 118;
  • Inserite le modifiche introdotte dal DM 15/07/2025 (G.U. n. 190 del 18/08/2025) all’art. 6 e all’allegato II, punto 3, comma 4, punto 4, comma 4, punto 5, comma 2, lettera a) e al punto 5, comma 7, del DM 01/09/2021;
  • Inserita la nota INL prot. n. 7269 del 03/09/2025 ad oggetto: Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2022 n. 142 “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto-leggee 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215”. Precisazioni;
  • Inserito l’interpello n. 1/2025 del 18/09/2025;
  • Aggiornato l’art. 4, comma 1, del decreto 24 gennaio 2011, n. 19 con le modifiche apportate dal Decreto 4 agosto 2025, n. 152 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 236 del 10/10/2025 in vigore dal 25/10/2025;
  • Inserito l’interpello n. 2/2025 del 20/11/2025;
  • Inserito l’art. 3-bis e le modifiche agli artt. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 37, 39, 41, 51, 77, 113, 115 e agli Allegati I-bis e XII operate dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) con le note agli artt. 3-bis, 37 comma 4 lett. a), 18 comma 1 lettera u), 26 comma 8, 55 comma 5 lettera i);
  • Inserito l’Allegato XLIII-ter e le modifiche agli artt. 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261 e 262, operate dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) in vigore dal 24/01/2026;

 

Accordo STATO-REGIONI 17 aprile 2025-pubblicato nella GU n.119 del 24-5-2025

Con 3 anni di ritardo pubblicato l'Accordo STATO-REGIONI sulla formazione.

Entrata in vigore: 24 Maggio 2025. 

Disposizioni transitorie


In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 Maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima del 24 Maggio 2025.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’Accordo 17 aprile 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 Maggio 2027.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi all’Accordo 17 aprile 2025 sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
_______

Il nuovo accordo procede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Costituisce una novità assoluta, la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, difatti, ad oggi, unicamente il datore di lavoro che svolge:

- il compito di RSPP deve svolgere un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda dei casi, come sancito dagli Accordi Stato Regioni 21/12/2011.
- il ruolo di Addetto alla Prevenzione Incendi deve svolgere ai sensi del DM 02/09/2021, un corso di formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento quinquennale.
- ruolo di Addetto Primo Soccorso deve svolgere un corso di formazione ai sensi del DM 388/2003, un corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento triennale, e
che utilizza:
- attrezzature o mezzi che richiedono una specifica abilitazione (ad esempio carrelli elevatori), dovrà necessariamente seguire i relativi corsi di abilitazione, come stabiliti negli Accordi Stato Regioni 22/02/2012.

L’Accordo 17 aprile 2025 prevede un corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo e l’altra in materia di organizzazione e gestione della SSL) a cui si aggiunge un modulo "cantieri" di 6 ore.

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

 

Accordo S.R. 17 aprile 2025-pubblicato nella GU n. 119 del 24-5-2025

 

 
 

 

 

Nell'ambito delle attività formative previste dalla rete saranno attivabili presso l'ITIS A. Volta i seguenti corsi in presenza. I corsi a distanza in modalità sincrona potranno essere attivati previa domanda motivata se compatibili con le disposizioni vigenti.

 

 

Corso Formazione Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)

              Accordo STATO- REGIONI 17 aprile 2025

Corso addetto al SPP modulo A - 28h

Corso addetto al SPP modulo B - 48h

Corso aggiornamento addetto al SPP modulo B - 20h

Corso n. 4 lavoratori Alessandria (4 gen.+ 8 spec.) 12h

Corso n. 2 aggiornamento lavoratori - 6h

Corso n. 1 preposti 1° ciclo - 8h

Corso n. 1 Aggiornamento Preposti - 6h

Corso n. 1 preposti secondaria 2° grado - 8h

Corso aggiornamento DSGA e Vicari - 6h

Corso Antincendio rischio medio - 8h

Corso Aggiornamento Antincendio rischio medio - 5h

Corso Primo Soccorso - 12h

Corso aggiornamento Primo Soccorso - 4h

Corso Defibrillatore (DAE) - 5h

Corso aggiornamento Defibrillatore (DAE) - 2h

Corso aggiornamento RLS - 8h

 

Le iscrizioni ai corsi possono essere effettuate dopo il login da parte delle istituzioni scolastiche provviste di credenziali di accesso. 

Il costo dei corsi dipende dal numero dei partecipanti che può essere al massimo pari a 35.
La Rete cerca, per quanto le è possibile, di saturare i corsi. Tuttavia, tranne il caso di grande richiesta di attivazione di un corso che consente di raggiungere subito il denominatore di 35, non è possibile fare stime precise: negli altri casi è solo possibile fare delle stime elaborate da ognuno autonomamente.
Il costo orario complessivo di ciascun corso è pari a 60 Euro.
Il costo orario va moltiplicato per il numero di ore previste e poi diviso per il numero di partecipanti.
Esempio di calcolo: corso lavoratori completo da 12 ore:
60 x 12 = 720 Euro
in caso di 35 partecipanti:
il costo unitario sarà: 720 / 35 = 20,57 Euro a partecipante.
Se il medesimo corso sarà frequentato invece da soli 23 partecipanti:
il costo unitario sarà: 720 / 23 = 31,30 Euro a partecipante.
 
Si precisa che il corso DAE avrà un costo differente rispetto alla restante formazione e tale importo sarà preventivamente comunicato alle Scuole che ne chiederanno l'attivazione.

Per le scuole aderenti alla Rete in regola con il pagamento annuale della quota di 200 Euro è previsto uno sconto di 20 Euro a partecipante per un massimo di 10 partecipanti a qualsiasi corso per ciascun anno recuperando così integralmente la quota versata.

Annualmente viene presentato un rendiconto dettagliato che rappresenta analiticamente i costi sostenuti. 

Il NUOVO registro antincendio e il riepilogo Formazione Lavoratori 

sono scaricabili dalla sezione Corsi Attivati RETE solamente dalle

istituzioni scolastiche provviste di credenziali di accesso dopo

aver effettuato il Login.

 

Se si ravvisa la necessità di attivare nuovi corsi scrivere a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 


Scarica il modulo di adesione alla Rete 

Scarica lo statuto della Rete

 

Istituzioni Scolastiche Rete

ITIS VOLTA ALESSANDRIA

IIS VINCI MIGLIARA FERMI NERVI ALESSANDRIA

IIS CIAMPINI-BOCCARDO NOVI LIGURE

IC CARDUCCI-VOCHIERI ALESSANDRIA

IIS SALUZZO PLANA ALESSANDRIA

L.S. GALILEI ALESSANDRIA

IC NOVI 2 NOVI LIGURE 

IIS LEVI MONTALCINI ACQUI TERME 

IC ACQUI TERME 1

IC NOVI 1 NOVI LIGURE 

IIS MARCONI TORTONA

IC BASSA VALLE SCRIVIA

ITIS BARLETTI OVADA

IC CARETTA SPINETTA MARENGO

IIS CELLINI VALENZA

IC ACQUI TERME 2

IC. DE SIMONI GAVI

DD 2° CIRCOLO VALENZA

IIS SOBRERO CASALE MONFERRATO

IC NOVI 3 NOVI LIGURE

IC TORTONA B TORTONA

IC DON MILANI TICINETO

IIS LEARDI CASALE MONFERRATO

IC BOVIO CAVOUR ALESSANDRIA

CPIA AL1 CASALE M.TO

CPIA AL2 NOVI L.

IC MOLARE

IC NORBERTO BOBBIO RIVALTA BORMIDA

IC SIBILLA ALERAMO ALESSANDRIA

IC MARTIRI DELLA BENEDICTA SERRAVALLE S.

IC "FULVIO OPEZZO" CERRINA MONFERRATO